Nel suo articolo dedicato allo yogurt, Matteo Giannattasio ci ha dato ottimi consigli su come orientare le nostre scelte tra i tanti tipi in commercio, sottolineando le cautele da adottare per non cadere nei “tranelli” di alcune aziende, che tendono a magnificare i pregi di propri prodotti.

In particolare, Giannattasio ha citato Danacol, e io vorrei ricordare le decisioni assunte dall’Antitrust sulla campagna promozionale di questo latte fermentato e di un altro articolo avente analoghe caratteristiche.
Nel 2009, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in seguito alle segnalazioni dell’AIFA (Agenzia italiana del farmaco) e di alcuni consumatori, ha punito la Danone con una sanzione di 300.000 euro per la pubblicità di Danacol, realizzata tra il 2008 ed il 2009 con investimenti massicci, ricorrendo a internet, inserzioni sui giornali, spot televisivi e radiofonici, cartelloni stradali, messaggi pubblicitari negli ascensori degli ospedali, brochure etc.
Danacol è una bevanda fatta con latte scremato e fermenti lattici, arricchita di steroli vegetali (cosiddetti fitosteroli): proprio su quest’ultima componente si è incentrata la campagna pubblicitaria, nella quale si enfatizzavano le capacità di Danacol di ridurre il colesterolo: “Contro il colesterolo… Danacol… il tuo alleato naturale contro il colesterolo… Già dopo tre settimane riduce il colesterolo… riduce il colesterolo in 3 settimane”.
Questa pubblicità è stata ritenuta fuorviante ed omissiva perché poteva far credere che l’alterazione dei livelli di colesterolo si potesse risolvere, anche nei casi più gravi, attraverso il semplice consumo di un prodotto alimentare.
L’Istituto superiore di sanità ha sottolineato che deve essere il medico a consigliare l’impiego di queste preparazioni “sulla base delle caratteristiche metaboliche dei diversi pazienti”. Il prodotto può casomai essere utile se accompagnato ad una dieta e ad uno stile di vita salutare; ma la pubblicità non evidenziava questo aspetto, in contrasto con la normativa comunitaria, che vieta di attribuire ai prodotti alimentari proprietà medicamentose.
Inoltre l’Agcm ha giudicato scorretto l’inserimento nelle comunicazioni pubblicitarie e nel sito internet della Danone del logo della SIMG (Società Italiana di Medicina Generale), accompagnata dalla citazione di iniziative congiunte sulla corretta alimentazione: è stato un modo per attribuire particolare credibilità al prodotto alimentare in caso di ipercolesterolemia e far credere che l’inserimento nella dieta di Danacol quale rimedio per il colesterolo fosse suggerito e avallato in ambito medico: anche questo tipo di pubblicità, che utilizza il parere di un singolo medico o di una associazione di categoria per promuovere un prodotto alimentare, è vietato dalla normativa europea.
Recentemente il Tar del Lazio, pur condividendo larga parte delle motivazioni dell’Agcm, ha ridotto la sanzione a 125.000 euro, sottolineando che i prodotti addizionati di steroli possono comunque avere efficacia, in particolare contro il colesterolo lieve, se complementari ad una radicale modifica dell’alimentazione e delle abitudini di vita: e in tal senso si sono espressi anche gli organismi comunitari (se volete saperne di più trovate qui l’articolo di Assoutenti).
Nel 2009, l’Antitrust ha analogamente sanzionato la pubblicità di Proactiv, una bevanda lattea prodotta dalla Unilever, anch’essa addizionata con fitosteroli.
L’Agcm ha posto particolare attenzione alla campagna di prevenzione “La donna di Cuore” svolta in collaborazione con la Società Italiana di Cardiologia in molte città italiane, nell’ambito della quale veniva offerta alle donne con più di 40 anni la possibilità di effettuare un controllo gratuito del cuore. In particolare, il messaggio stampa poneva grande enfasi sui fattori di rischio cardiovascolare dovuti all’alterazione del livello di colesterolo durante il periodo della menopausa e, nello stesso tempo, presentava Proactiv quale prodotto volto alla riduzione del colesterolo e del rischio cardiovascolare.
Secondo l’Agcm, questa commistione tra messaggio promozionale della bevanda ed iniziativa medico – scientifica appare in contrasto, per i motivi che abbiamo già evidenziato, con la normativa europea. Più in generale, tutta la campagna enfatizzava in modo improprio l’efficacia della bevanda contro le malattie cardiovascolari: “Proactiv aiuta a ridurre il colesterolo… Proactiv funziona: lo ha dimostrato uno studio… riduzione del colesterolo già dalla 3° settimana… (Proactiv) aiuta a mantenere il cuore in salute e contrastare l’insorgenza di malattie cardiovascolari… Proactiv ama il tuo cuore”.
In questo modo si creano aspettative infondate sull’efficacia del prodotto.
L’Antitrust ha sottolineato un altro profilo di scorrettezza del sito internet, che presentava il consumo di steroli come equivalente ad alimenti di uso corrente: il quantitativo di 2 grammi di steroli, ritenuto ottimale, era presentato come corrispondente al contenuto di “8 chili di arance, o 42 chili di pomodori, o 5 chili di broccoli o 12 chili di carote, 1 litro e mezzo di olio d’oliva, 15 chili di mele o 14 chili di banane” ecc. In questo modo, secondo l’Agcm, si lancia un messaggio fuorviante, perché si scoraggia in qualche modo l’assunzione di maggiori quantità di frutta e verdura – molto importanti per contrastare livelli elevati di colesterolo – e l’adozione di una dieta ricca di tali alimenti: nel caso in questione, proprio il consumo di prodotti arricchiti di steroli richiederebbe una maggiore quantità consumo di frutta e verdura per bilanciare il possibile minor assorbimento di betacarotene e vitamina E.
Un ulteriore omissione nei messaggi pubblicitari riguarda le indicazioni sulla quantità massima giornaliera di steroli (3 grammi) e sulle precauzioni da adottare per alcune categorie di pazienti (ad esempio donne in gravidanza e in allattamento oppure bambini al di sotto dei 5 anni): tali indicazioni sono riportate solo sulle confezioni del prodotto mentre sarebbe stato necessario ricordarle sin dalle comunicazioni commerciali di carattere promozionale, che rappresentano il primo momento di “aggancio” del consumatore.
Per tutte queste ragioni, l’Autorità garante della concorrenza ha deliberato una multa di 100.000 euro, che tiene conto anche del comportamento collaborativo della società, che ha interrotto la pubblicità. Seguiremo l’evoluzione di questa vicenda (la Unilever ha presentato ricorso al Tar).
Intanto vale la raccomandazione fatta negli altri post di questa rubrica: se ci sono casi analoghi a quelli descritti in questa o nelle precedenti puntate, discutiamone su questo blog. E parliamo comunque con i nostri amici e conoscenti di questi problemi, diffondendo una maggior consapevolezza sulle scelte alimentari in fasce sempre più ampie della popolazione, che possono essere suggestionate da pubblicità ingannevoli delle aziende.

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